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Azione cxollettiva, legge con troppi ma...
Dal 1° luglio migliaia di cittadini potranno fare un’unica causa contro i sorprusi subiti da banche, assicurazioni e aziende

Vi ricordate quando Vittorio Emanuele di Savoia e il figlio Emanuele Filiberto ebbero la spudoratezza di chiedere un risarcimento danni allo Stato italiano? Nessuno per fortuna li prese sul serio, ma ci fu chi, come il professor Francesco Petrino, docente di Diritto bancario e sovranità monetaria all’Università La Sapienza di Roma, si chiese se non fossero gli italiani ad aver subito danni dai Savoia e propose – come presidente dell’Aias (Associazione italiana anti Savoia) – che la prima class action (azione collettiva) nel nostro Paese fosse promossa contro gli epigoni della ex casa reale.
Sarebbe stato un bel lancio pubblicitario per la legge approvata dal Parlamento nel dicembre 2007 e in vigore dal prossimo 1° luglio. In realtà, ci sono questioni di più immediato interesse per il cittadino che non una class action contro i Savoia. Il pensiero corre agli scandali finanziari (Parmalat, Cirio, bond argentini): l’azione collettiva risarcitoria, introdotta dalla Finanziaria 2008 e sancita anche dal Codice del Consumo (art. 140 bis), consente a migliaia di risparmiatori, vittime della stessa truffa, di adire le vie legali con un’unica causa. Devono farlo, però, attraverso una delle sedici associazioni del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu). 
In America, la class action esiste da 70 anni. Va ricordato il caso più clamoroso, la causa contro le multinazionali del tabacco (Philip Morris e American Tobacco) nel 2005. Una fumatrice, colpita da tumore ai polmoni, ottenne un risarcimento di venti milioni di dollari.
Da noi, i campi di applicazione sono tanti. Non sarebbe giusta, per esempio, una bella “acierre” (vedrete che prima o poi sarà chiamata così) nei confronti delle Ferrovie, i cui ritardi cronici danneggiano milioni di viaggiatori? Una delle associazioni, la Ctcu di Bolzano, ha deciso di agire nei confronti di Poste italiane per il risarcimento dei danni provocati dai suoi disservizi. Io stesso, nel mio blog (lubranorisponde.libero.it) ho sollevato la questione della “tangente bancomat”, la commissione che pretende la nostra banca ogni qualvolta preleviamo contante al bancomat di un altro istituto. Va da 1,80 a 2,70 euro la gabella, mentre la Cogeban (organismo che gestisce gli sportelli automatici) e l’Antitrust hanno raggiunto un accordo secondo cui la parcella giusta è di soli 0,62 euro, capace di coprire tutte le spese. Alcune banche (poche) offrono il servizio gratis, altre no. Non è un danno per noi correntisti? Bei propositi, ottime intenzioni ma... C’è il solito ma, anzi più d’uno. Si parla di “svolta” nel nostro ordinamento, però ci si affretta ad aggiungere che la legge è “perfettibile”. Le stesse associazioni di consumatori non nascondono la delusione.
La procedura è considerata dall’Acu e dal Movimento difesa del cittadino “troppo lunga e farraginosa”. Funziona così: un’associazione prende l’iniziativa, i singoli consumatori devono comunicare per iscritto la propria adesione. Se il giudice dichiara ammissibile l’azione risarcitoria, fissa le modalità per definire gli importi che l’azienda deve rimborsare. Nei sessanta giorni seguenti la sentenza, l’impresa fa una controproposta e se i consumatori non la ritengono congrua, il tribunale rimette la vertenza a una Camera di conciliazione per giungere a un’equa soluzione. Naturalmente, la legge salva la possibilità che un consumatore voglia fare causa da solo.
In secondo luogo, è singolare – osserva il Codacons – il fatto che non sia previsto alcun danno punitivo. La condanna dovrebbe essere proporzionata al fatturato delle aziende. L’Unione nazionale consumatori boccia a sua volta l’impossibilità di agire contro la pubblica amministrazione. Mentre l’Adiconsum invita alla cautela: «Non creiamo illusioni di facili risarcimenti che la nuova legge non consente». Un ostacolo tutt’altro che trascurabile poi, è rappresentato dai costi. Per questo, Cittadinanzattiva chiede «la costituzione di un fondo per la class action, finanziato anche dai proventi delle multe che infligge il Garante delle comunicazioni, come accade per le multe dell’Antitrust». Federconsumatori chiede una vigorosa sperimentazione della norma prima di arrivare a una sua modifica. Su questo è d’accordo anche Antonio Lirosi, noto come Mister Prezzi, che parla dell’opportunità di fare un tagliando come per le auto.
Contro l’“acierre” è la Confindustria, che considera la legge un atto di grave ostilità all’impresa, un provvedimento rozzo che espone le aziende italiane e i loro lavoratori a gravi rischi. Significa che di fronte a una severa condanna, la ditta licenzierebbe i dipendenti? Chissà. Scettica la Confservizi: la class action dev’essere usata solo come strumento di moral suasion e di prevenzione. La norma dovrebbe avere un’efficacia dissuasiva verso chi viola i diritti del consumatore. Guardiamoci negli occhi: la prevenzione senza la punizione contribuirebbe davvero alla moralizzazione del mercato?

Ufficio reclami

Assistenza Hp
Quando un prodotto si guasta, di norma, si chiama il centro assistenza e si richiede la riparazione. Ma se non si riesce a contattare nessuno? È il caso di Fidelia Romagnoli, di Torino: «Attualmente l’indirizzo e-mail dell’assistenza Hp pare non esistere più (ho ricevuto una notifica di mancato recapito)! Come faccio a contattarli e a chiedere la riparazione del mio portatile Compaq?». Per ottenere una risposta rapida e precisa, l’e-mail può non essere la giusta opzione. Il telefono rimane la strada più sicura e soprattutto offre la certezza di una risposta. Il numero dell’assistenza Hp/Compaq è 848.80.08.71. Se invece si ritiene di dover comunque segnalare l’inconveniente per via telematica, basta riempire l’apposito formulario presente all’indirizzo http://welcome.hp.com/country/it/it/contact_us.html

Rimborso Ici
Il signor Felice Campione, da Siracusa scrive: «Dal lontano 1993 ho pagato l’Ici su un piccolo appezzamento di terreno incolto in quanto nell’annuale manifesto murale non era specificato che i terreni incolti sono esenti da tale imposta. Ho pagato in più la somma di euro 152,42 per l’anno 2001 sulla prima casa e ho presentato domanda di rimborso nel dicembre 2002 per il quinquennio precedente e un sollecito scritto nel novembre 2005 per interrompere i termini di prescrizione. Mi sono recato diverse volte presso l’ufficio Ici del Comune di Siracusa, ottenendo sempre la stessa risposta: “Stiamo esaminando tutte le domande”. Ho interessato anche il difensore civico senza ottenere risposta. Quanto tempo ci vuole, insomma, per il rimborso?». Si rischia sempre di sbagliare rispondendo a una domanda simile. Il tempo della burocrazia è imperscrutabile. Tuttavia quando si parla d’Imposta comunale sugli immobili, si applica il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma primo, D. Lgs. n. 504 del 30-12-1992). Nel caso suo è stato accertato questo diritto? Di solito, quando si effettua un pagamento per un importo superiore alla reale rendita catastale, si ha diritto al rimborso d’ufficio, cioè senza bisogno di apposita istanza. In teoria. In pratica in queste occasioni è preferibile richiedere per iscritto la somma pagata, onde evitare dimenticanze degli uffici competenti. Comunque, il diritto al rimborso si prescrive dopo cinque anni dalla data del versamento. La richiesta, in carta semplice, va inoltrata attraverso il modello prestabilito, direttamente al Settore tributi del Comune. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di imposta vengono calcolati gli interessi a partire dalla data del versamento (art. 1 comma 165, Legge 296 del 27-12-2006 - Finanziaria 2007), al tasso d’interesse legale (2,5 %) con maturazione giorno per giorno.

Condominio
Il condominio è il luogo più frequente dove si accendono dispute. È il caso di Carlo Dore, che lamenta un problema apparentemente insanabile: «Da qualche anno, è notevolmente peggiorato il flusso dell’acqua calda al sesto e ultimo piano ove si trova il mio appartamento. Considerato che il contatore dell’uso dell’acqua calda nel mio appartamento registra in notevole misura quella che mi perviene fredda, mi trovo nella spiacevole situazione di dover pagare una consistente cifra per l’acqua che consumo fredda anziché calda. Trovandomi pertanto sprovvisto di un servizio che pago senza disporne, ho nell’ultima riunione condominiale informato per iscritto l’amministratore e i condomini tutti che mi asterrò per il futuro dal pagamento di un servizio che, mio malgrado, e nonostante numerose e reiterate esposizioni di grande disagio non mi viene fornito». Non pagare l’acqua calda, anche se de facto non goduta, non è la soluzione migliore. Invece, bisogna far analizzare il problema a un perito, il quale dovrà rilasciare un resoconto dettagliato e indicare le possibili opzioni. A questo punto, se l’amministratore non dovesse sentire ragioni, le suggerisco di far preparare a un avvocato una lettera che intimi al condominio l’immediata risoluzione dell’inconveniente, pena la citazione in giudizio dell’intero condominio (in questo caso, il giudice, non farà fatica a darle completa ragione).

(Ha collaborato Matteo Acquafredda) 

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