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La tutela della
privacy - 2 - Per non subire ingerenze di Corso Bovio e Claudia Balzarini |
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Informazioni riservate Le recenti notizie di cronaca hanno sollevato in maniera drammatica il problema dellincursione, sempre più selvaggia, dei mezzi di informazione nella vita privata delle persone note. Tuttavia, proprio in questi ultimi anni sta emergendo un nuovo aspetto del diritto alla privacy di pressante attualità e tale da interessare non solo i personaggi noti, ma tutti gli individui indistintamente. Il diritto alla riservatezza non consiste più solo nellimpedire che notizie inerenti la propria vita privata o, comunque, la propria personalità siano divulgate senza il consenso dellinteressato o, addirittura, travisate. Lintroduzione delle moderne reti informatiche, la creazione delle banche dati e i problemi connessi al loro utilizzo hanno, infatti, dilatato e, in parte, modificato il concetto di privacy con il quale può intendersi oggi anche (o forse soprattutto) il diritto-interesse alla riservatezza e al controllo dellutilizzo dei propri dati personali. La problematica non riguarda più solo le persone note interessate a che venga levato un muro intorno alla sfera familiare e intima, ma tutti noi, interessati a non essere schedati e infastiditi da pubblicità, mailing e offerte telefoniche di ogni tipo, condizionati o peggio ricattati da chi può, grazie al computer, scoprire, se non tutto, molte cose di noi. È evidente, che rispetto a una gigantesca gestione di informazioni, il singolo può
trovare tutela solo attraverso un preciso intervento legislativo. I dati relativi a
ciascun individuo, infatti, sono suscettibili, in assenza di una disciplina di
"contenimento", di essere divulgati e utilizzati per gli scopi più vari. La nuova legge Di fronte a una simile prospettiva la legge n. 675 del 31.12.1996 ha cercato di intervenire su due fronti: il "censimento" e il controllo delle banche dati esistenti e, in via di massima, lobbligo per le stesse di ottenere il consenso dellinteressato per poter procedere al trattamento dei dati. Limitazioni rigorose sono state, inoltre, previste per i così detti dati sensibili: cioè per le informazioni sullo stato di salute e sulla vita sessuale dellindividuo e per quelle che consentano di rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche o sindacali. Al di là del pericolo estremo di un uso politico e di controllo "interessato" dei dati in questione, il rischio che più prosaicamente si prospetta è che ciascuno di noi finisca con lessere inserito in un "perverso" circuito di marketing. Del resto, gli strumenti che la recente legge utilizza per porre un freno allo sfruttamento e alla divulgazione dei dati rischiano di essere, nella prassi, poco incisivi. Innanzitutto, il consumatore è spesso invogliato con piccoli espedienti a dare il proprio consenso alla diffusione dei dati (in alcuni negozi la sottoscrizione del modulo viene indicata come formalità attraverso la quale poter partecipare a concorsi o vincere premi). Inoltre il fatto che le spiegazioni e le informazioni in merito al motivo per cui i
dati vengono richiesti, al La tutela dellindividuo rispetto allutilizzo di informazioni che lo riguardano appare, quindi, per forza di cose, non del tutto soddisfacente anche se per chi gestisca una banca dati senza aver inviato la necessaria informativa al "Garante" (3) o proceda, comunque, illecitamente alla elaborazione dei dati stessi sono previste sanzioni penali. Difficile appare, però, che simili "pirati" dellinformatica siano rapidamente scoperti. Bisognerà aspettare qualche anno prima di poter dire se la legge vive solo sulla carta o anche nella realtà e in che misura sa essere efficace. Per quanto riguarda, invece, il risarcimento dei danni che da un uso illecito dei dati possa derivare allinteressato, le scelte legislative appaiono giustamente severe e di più probabile applicazione. Lattività di raccolta e gestione dei dati è, infatti, equiparata allesercizio di attività pericolosa di cui allart. 2050 del Codice civile con la conseguenza che il responsabile della banca dati sarà tenuto a risarcire il danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Quindi, come chi lavora con una gru deve prendere tutte le cautele per non danneggiare gli edifici vicini, così il datore di lavoro, tenuto a registrare i dati relativi alla condizione di salute dei dipendenti, è considerato responsabile se non fa tutto il possibile per evitare che qualcuno venga abusivamente a conoscenza di quei dati. Bisogna, a questo proposito, osservare che la neonata autorità "Garante" ha finora dimostrato attenzione e sensibilità, si può auspicare, pertanto, che in questo campo lintervento legislativo e delle autorità venga condotto in maniera utile e misurata. Corso Bovio e Claudia Balzarini
NOTE 1 Si tratta della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano il 19.1.1971. (ritorna al testo) 2 Un riconoscimento espresso dal diritto alla riservatezza è contenuto nellart. 8 della Convenzione europea dei diritti delluomo, firmata a Roma il 4.11.1950 nel quale si legge: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza». (ritorna al testo) 3 Il "Garante" è un organo collegiale composto da quattro membri, di cui due nominati dalla Camera e due dal Senato. Il presidente, il cui voto prevale in caso di parità, è attualmente Stefano Rodotà. (ritorna al testo)
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