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Nuove
regole. Dopo
la crisi, fondi Il
secondo pilastro Una
vita di lavoro complicata? |
Anche per tutto il 2010, l’accesso alla pensione di anzianità è subordinato alla maturazione della quota 95 per il lavoratore dipendente e della quota 96 per l’autonomo. Entra così a pieno regime il nuovo metodo, introdotto da luglio dello scorso anno, per determinare il diritto alla pensione di anzianità secondo il "sistema delle quote". Fino al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità veniva raggiunto maturando 35 anni di contributi e un’età pari a 58 anni per i dipendenti e a 59 per gli autonomi. In base al nuovo meccanismo il diritto alla pensione è subordinato al raggiungimento di un valore numerico, chiamato appunto "quota", determinato dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Le diverse quote, stabilite in rapporto ai periodi di riferimento, devono comunque garantire almeno 35 anni di contribuzione e un’età minima stabilita nei diversi periodi (vedi tabella). Anche le frazioni di età e di contribuzione, eccedenti i minimi fissati, concorrono a determinare la "quota". Per esempio, un lavoratore dipendente che a febbraio 2010 raggiunga l’età di 59 anni e 7 mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva di 35 anni e 5 mesi, matura la quota 95 richiesta.
Resta confermato il diritto ad andare in pensione con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica. La contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, esclusa dal calcolo delle quote, continua a essere valutata per maturare la maggiore anzianità contributiva (cioè quella oltre i 35 anni) per il raggiungimento dei 40 anni. CHI MATURA I 40 ANNI DA RICORDARE Chi raggiunge l’anzianità contributiva minima con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e autonomo, matura il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti per gli autonomi, anche se l’attività da dipendente è attuale o prevalente nella carriera lavorativa.
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