Famiglia Cristiana OnLine

Sommario.

 

Quando la coperta è corta

Nuove regole.
Calcolo più leggero

 L’anzianità dal 2010?
Solo se stai in quota

Dopo la crisi, fondi
pensione in ripresa

Il secondo pilastro
sorge dal Tfr

Una vita di lavoro complicata?
C'è la totalizzazione...

I lavoratori saranno tutelati
in tutta Europa

 
Speciale
a cura di Giuseppe Altamore 
con il contributo del Patronato Acli


LA PENSIONE È DIMAGRITA - LE NUOVE REGOLE DAL 2010
IL PUBBLICO IMPIEGO


PIÙ LONTANA LA PENSIONE
PER LE DIPENDENTI STATALI


Da quest’anno è necessario aver compiuto 61 anni. Alcuni settori si salvano, tra cui le Forze armate.

Altra novità del 2010 riguarda le donne che lavorano nel pubblico impiego: da gennaio, infatti, è scattato l’aumento dell’età pensionabile. Per accedere alla pensione di vecchiaia è necessario aver compiuto 61 anni d’età. È il primo gradino che porterà all’innalzamento del requisito anagrafico da 60 a 65 anni entro il 2018, parificandolo a quello dei colleghi uomini.

Lo ha previsto la "Manovra d estate 2009" (Decreto legge 78/2009), in attuazione di una sentenza delle Corte di giustizia europea.

I nuovi requisiti anagrafici riguardano solo la pensione di vecchiaia e comprende sia i trattamenti liquidati nel sistema retributivo sia quelli liquidati secondo i requisiti del sistema contributivo. L’innalzamento del requisito anagrafico avviene con gradualità: lo "scatto" di un anno ogni 24 mesi. Da quest’anno, dunque, le lavoratrici, per accedere alla pensione di vecchiaia, dovranno aver compiuto 61 anni d’età; dal 1 gennaio 2012 servono 62 anni e così avanti con l’incremento di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino a raggiungere quota 65 anni a partire dal 1° gennaio 2018. Da questa data si avrà nel settore pubblico la parità tra uomini e donne.

Ecco gli effetti della nuova norma: una dipendente pubblica nata nel 1950 con le vecchie regole avrebbe raggiunto l’età pensionabile nel 2010, con le nuove disposizioni maturerà il requisito anagrafico nel 2011. Una donna del 1952, invece, maturerà il nuovo requisito anagrafico nel 2015 al compimento dei 63 anni, anziché nel 2012 a 60 anni, con un’attesa di tre anni in più.

Sono escluse dalle nuove disposizioni le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31/12/2009 i requisiti di età (60 anni) e di contribuzione (20 anni, salvo deroghe di legge) richiesti dalla precedente normativa. Esse possono continuare ad andare in pensione con le vecchie regole anche dopo il 1° gennaio 2010 e potranno richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Le nuove regole non si applicano neppure alle dipendenti degli ordinamenti statali che prevedono requisiti anagrafici più elevati, né al personale delle Forze armate, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia e Vigili del fuoco. È escluso anche il personale femminile di Poste italiane e delle Ferrovie dello Stato. Rientrano invece le lavoratrici del comparto sanità, in particolare il personale infermieristico, il cui regolamento organico fissava a 60 anni l’età di collocamento a riposo d’ufficio.

Potranno anticipare il pensionamento le lavoratrici che raggiungono, prima dell’età pensionabile, i requisiti richiesti per la pensione di anzianità (40 anni di contribuzione o la "quota" fissata).

I trattamenti di vecchiaia continuano a essere soggetti al regime delle decorrenze, le cosiddette "finestre", in vigore dal 2008, calcolate in base al trimestre di maturazione del requisito anagrafico e contributivo.

I LAVORATORI SARANNO TUTELATI IN TUTTA EUROPA

Dal 1 maggio entrerà in vigore il Regolamento (Ce) 987/2009, che detta le modalità di applicazione del Regolamento (Ce) 883/2004, a suo tempo emanato per coordinare le norme di sicurezza sociale vigenti nei singoli Stati, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone all’interno dell’Unione europea. L’innovazione più significativa riguarda la sostanziale affermazione del diritto di cittadinanza, che fissa principi e detta disposizioni non più per i soli lavoratori, ma per tutti i cittadini autorizzati a soggiornare legalmente in uno degli Stati membri dell’Unione. Altrettanto significative sono le norme che estendono la sicurezza sociale alle persone cosiddette "non attive": disoccupati non indennizzati, disabili, studenti, apolidi, profughi. In applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di "trattamento", il Regolamento prevede che tutti i fatti verificatisi in uno Stato siano considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari per l’ottenimento delle prestazioni. Viene rafforzato il principio dell’applicazione della legislazione del Paese di occupazione, pur essendo consentite alcune deroghe. In ogni caso i lavoratori di uno Stato distaccati per un breve periodo in un altro Stato, restano assoggettati alla legislazione dello Stato di provenienza: la durata del distacco è elevata da 12 a 24 mesi. Sono inoltre ampliate le misure di tutela per i cosiddetti "frontalieri", che se disoccupati possono iscriversi presso gli uffici del lavoro sia dello Stato d’impiego, sia dello Stato di residenza.

Chiamate il numero verde gratuito 800.71.00.10 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17): gli esperti sono a vostra disposizione per chiarire i vostri dubbi.

  Patronato Acli.
Hanno collaborato alla realizzazione di questo dossier: Damiano Bettoni, Franco Bertin, Salvatore Satta, Claudio Piersanti e Giuseppe Argentino.


torna all'indice