Dalla parte dei lettori.
a cura di Giuseppe Altamore

I NOSTRI SOLDI

I BOND GRECI SONO SICURI?

I risparmiatori, allettati dal tasso d interesse di oltre il 6 per cento, hanno fatto man bassa delle obbligazioni elleniche. I Bot fermi al palo.
  

Scommettendo sulla tenuta dei conti pubblici, e su rendimenti elevatissimi per un Paese protetto dall’euro, gli investitori si sono precipitati a prenotare i titoli di Stato quinquennali targati Repubblica ellenica, tanto che la domanda ha superato largamente l’offerta. Con ordini pari a 25 miliardi di euro, oltre tre volte gli otto miliardi offerti dai "Bot" greci, il Governo ellenico ha ricevuto un’iniezione di fiducia insperata, se si considera che da mesi circolava l’ipotesi di insolvenza sul debito greco.

Del resto l’interesse offerto è relativamente elevato: il 6,2 per cento. Un’enormità se confrontato con il tasso zero dei titoli di Stato italiani. Evidentemente anche il rischio è elevato, anche se nessuno pare scommettere seriamente sul fallimento dello Stato greco. In ogni caso è meglio stare in allerta. Molti ricorderanno la vicenda dei bond argentini di qualche anno fa, quando 400 mila risparmiatori italiani si sono lasciati abbindolare dall’alto tasso d’interesse offerto dalla Repubblica sudamericana ormai sull’orlo del collasso. Come è andata a finire lo sanno tutti: l’Argentina non ha mai onorato il suo debito e migliaia di risparmiatori italiani hanno perso tutto.

È importante quindi essere consapevoli e investire a occhi aperti, in relazione al proprio profilo di rischio, che da qualche tempo è obbligatorio definire, secondo quanto prescrive la direttiva Mifid, che obbliga gli intermediari finanziari a stilare una sorta di carta d’identità dell’investitore e a verificare la coerenza del profilo di rischio con le scelte fatte. Difficile quindi che si possa verificare uno scandalo simile a quello dei tango bond.

Le obbligazioni sono titoli che uno Stato o un’azienda emette per finanziare il proprio debito. Un titolo obbligazionario rappresenta una frazione del prestito contratto da uno Stato direttamente con il mercato. Chi emette il titolo di debito definisce il tasso al quale il prestito è regolato, la periodicità del pagamento degli interessi, la data di scadenza e rimborso (3, 5 o 10 anni o anche più), il valore delle quote.

Comprando obbligazioni il risparmiatore diventa creditore della società che le ha emesse e acquista il diritto a riavere indietro il capitale prestato, nel termine e alle condizioni stabilite. Con cadenza periodica (trimestrale, semestrale o annuale) è previsto il pagamento degli interessi, calcolati in base al tasso fisso oppure variabile. Il tasso di interesse di solito è tanto più alto quanto più lunga è la durata delle obbligazioni. I Bot a tre mesi, per esempio, hanno un rendimento in questo periodo pari a zero.

I pagamenti periodici degli interessi si chiamano cedole, perché un tempo per poterli riscuotere era necessario staccare uno scontrino attaccato al certificato dell’obbligazione.

Ci sono anche obbligazioni senza cedola. In questo caso il rendimento sarà dato dalla differenza tra la somma rimborsata alla scadenza e il prezzo, più basso, pagato all’atto della sottoscrizione del titolo.

Attenzione, è vero che rispetto alle azioni, il capitale rimane quasi sempre integro, ma il rischio non è proprio nullo: molti ancora si stanno leccando le ferite lasciate dai bond Alitalia rimborsati parzialmente con titoli di Stato a scadenza 31-12-2012. Normalmente, il valore di rimborso a scadenza è predeterminato al momento dell’acquisto. Si tratta, pertanto, di un investimento a basso rischio e a basso rendimento. Ma se il risparmiatore vende i suoi titoli quotati in Borsa prima della scadenza potrebbe subire una perdita dovuta alle fluttuazioni del mercato.
   

IL LEGALE di Claudia Balzarini

Un certificato sul Web

In un’epoca come l’attuale in cui la tecnologia informatica consente di scambiarsi, in tempo reale, messaggi e documenti da una parte all’altra del mondo, dover affrontare spostamenti e code semplicemente per ritirare i propri referti medici appare una perdita di tempo davvero inutile. Tuttavia, la speditezza e la semplicità che il mezzo elettronico consente potrebbero mettere a repentaglio la riservatezza dei dati.

Su questa delicata materia – che non è espressamente disciplinata dalla legge – è recentemente intervenuto il Garante per la privacy il quale ha indicato alcune linee guida, cui si devono attenere i laboratori medici e i centri ospedalieri.

Sia che il referto sia inviato per posta elettronica, sia che possa essere scaricato dal sito Web della struttura sanitaria, è necessario, innanzitutto, che il paziente abbia dato per iscritto il proprio consenso. È necessario, inoltre, che l’accesso ai dati sia protetto da una password (parola d’ordine), in modo da evitare che informazioni riservate possano entrare in possesso di persone non legittimate.

Il referto elettronico potrà restare a disposizione, on-line, per un massimo di 45 giorni e dovrà essere accompagnato da un commento scritto del medico, al quale sarà pur sempre possibile, come è ovvio, chiedere chiarimenti. L’inserimento dei dati nel computer non sostituirà, inoltre il tradizionale referto cartaceo, il quale resterà consultabile presso gli uffici dell’ospedale.

Perché tutto questo sia possibile è, però, necessario, secondo le indicazioni del Garante, che le strutture sanitarie siano provviste di elevate misure di sicurezza tecnologiche, sia per evitare che i dati vadano perduti, sia per scongiurare il pericolo che essi possano finire nelle mani di chi non ha diritto a prenderne visione.

 

NOI E IL FISCO di Micaela Chiruzzi

Le domande di invalidità ora viaggiano on-line

A partire dal primo gennaio 2010 le domande per il riconoscimento di invalidità civile e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, si presentano all’Inps e non più alle Asl.

L’intera gestione del procedimento è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (InvCiv2010), disponibile sul sito dell’Inps (www.inps.it). L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di Pin, cioè di un codice di identificazione univoco, rilasciato dallo stesso Inps.

Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione, i cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria e le commissioni Asl.

L’Inps invierà in seguito la documentazione alla struttura dell’Asl territorialmente competente fissando la data della visita medica, che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il cittadino stesso può, quindi, presentare la domanda di riconoscimento, ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento della richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze, e inserire le ulteriori informazioni richieste ai fini della concessione delle stesse provvidenze.


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