«Se non puoi guarire e
tornare a parlarmi e a dimostrarmi che mi capisci e che ti capisci, allora
è meglio che tu muoia. Del resto, è quello che anche tu hai sempre detto
di volere, no? Ti ricordi che tu mi avevi detto che non volevi vivere in uno
stato vegetativo persistente? La tua malattia non ti ucciderà, molte
persone si stanno prendendo cura di te, ti parlano, ti lavano, ti
accudiscono, ti pettinano i capelli, ti mettono seduta su una poltrona:
dentro queste relazioni non verbali, questi legami fatti di gesti e di
parole non ricambiati, sei vissuta per molti anni e potresti continuare a
vivere. Ma ora smetteremo di alimentarti e di idratarti e tu, lentamente, ma
inesorabilmente, andrai verso la morte, una morte per consunzione che ti
sottrarrà ai nostri sguardi, alle nostre ansie, alla nostra angoscia, al
tuo silenzio interrotto ogni tanto dal sorriso e dal pianto».
Questo è quello che potremmo dire a tutte le persone che
vivono in uno stato vegetativo persistente come Eluana Englaro, la
ragazza di Lecco che la Corte di cassazione potrebbe far morire facendo
sospendere ogni forma di assistenza e di terapia in nome di questi criteri: «Che
la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente
come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità di recupero
della coscienza e delle capacità di percezione; che sia univocamente
accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, che
questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla
continuazione del trattamento».
Così la Corte attribuisce valore legale a una specie di
testamento biologico non esplicito (che non è presente nel nostro
ordinamento e che amplia, nella sua vaghezza di contorni, i difetti che ha
già in sé il progetto del testamento biologico) e stabilisce che "il
diritto all’autodeterminazione" del paziente sia legittimo anche
qualora abbia come conseguenza "il sacrificio del bene della
vita", contraddicendo il principio della vita come bene indisponibile,
principio contenuto nella nostra Costituzione e nel Codice penale.
Ma quello che è in discussione non è né l’autodeterminazione
del soggetto, né il concetto di sacrificio: nessuno
contesta l’idea che una persona possa anche sacrificare, se necessario, la
sua propria vita per tutelare un bene assolutamente rilevante. Si può anche
morire per amore, come ci ha testimoniato, per esempio, padre Kolbe.
Qui è in gioco un altro concetto, quello della rinuncia,
e si tratta di capire se, in assenza di accanimento clinico, sia legittimo
rinunciare a essere assistiti e sia legittimo, di conseguenza, far morire di
consunzione una persona quando non manifesta più attività conoscitive. Non
si tratta di sospendere cure sproporzionate o dolorose, ma di smettere di
prendersi cura e di custodire e tutelare la vita personale di Eluana.
La coscienza non è soltanto una facoltà che ci fa
parlare, pensare e agire, è la nostra stessa dimensione personale che
qualifica la corporeità umana.
Per questo motivo ogni violenza fatta al "corpo"
umano è anche una violenza fatta alla "persona" umana, ogni cura
del corpo è anche cura della persona. E questo abbandono assistenziale non
è forse una forma di violenza?
La vita umana coincide con la persona stessa e abbassare
il livello di tutela della vita umana significa abbassare il livello di
tutela delle persone, specie di quelle che maggiormente hanno bisogno della
solidarietà sociale.
E non si parli di diritto a morire, perché la sfera dei
diritti tutela la possibilità di usufruire di beni fondamentali per la vita
(e per far questo bisogna essere vivi), mentre la morte è un fatto e non un
bene di cui disporre.
L’abbandono assistenziale e terapeutico è più crudele
della stessa eutanasia, di cui condivide la logica, ma non il metodo di
esecuzione.