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Sommario.

 

 
Primo piano.
Adriano Pessina 
Direttore del Centro di Bioetica dell’Università Cattolica


LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL CASO DELLA RAGAZZA
DI LECCO


SOSPENDERE LE CURE VUOL DIRE
TOGLIERE LA VITA A ELUANA


«Se non puoi guarire e tornare a parlarmi e a dimostrarmi che mi capisci e che ti capisci, allora è meglio che tu muoia. Del resto, è quello che anche tu hai sempre detto di volere, no? Ti ricordi che tu mi avevi detto che non volevi vivere in uno stato vegetativo persistente? La tua malattia non ti ucciderà, molte persone si stanno prendendo cura di te, ti parlano, ti lavano, ti accudiscono, ti pettinano i capelli, ti mettono seduta su una poltrona: dentro queste relazioni non verbali, questi legami fatti di gesti e di parole non ricambiati, sei vissuta per molti anni e potresti continuare a vivere. Ma ora smetteremo di alimentarti e di idratarti e tu, lentamente, ma inesorabilmente, andrai verso la morte, una morte per consunzione che ti sottrarrà ai nostri sguardi, alle nostre ansie, alla nostra angoscia, al tuo silenzio interrotto ogni tanto dal sorriso e dal pianto».

Questo è quello che potremmo dire a tutte le persone che vivono in uno stato vegetativo persistente come Eluana Englaro, la ragazza di Lecco che la Corte di cassazione potrebbe far morire facendo sospendere ogni forma di assistenza e di terapia in nome di questi criteri: «Che la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione; che sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento».

Così la Corte attribuisce valore legale a una specie di testamento biologico non esplicito (che non è presente nel nostro ordinamento e che amplia, nella sua vaghezza di contorni, i difetti che ha già in sé il progetto del testamento biologico) e stabilisce che "il diritto all’autodeterminazione" del paziente sia legittimo anche qualora abbia come conseguenza "il sacrificio del bene della vita", contraddicendo il principio della vita come bene indisponibile, principio contenuto nella nostra Costituzione e nel Codice penale.

Ma quello che è in discussione non è né l’autodeterminazione del soggetto, né il concetto di sacrificio: nessuno contesta l’idea che una persona possa anche sacrificare, se necessario, la sua propria vita per tutelare un bene assolutamente rilevante. Si può anche morire per amore, come ci ha testimoniato, per esempio, padre Kolbe.

Qui è in gioco un altro concetto, quello della rinuncia, e si tratta di capire se, in assenza di accanimento clinico, sia legittimo rinunciare a essere assistiti e sia legittimo, di conseguenza, far morire di consunzione una persona quando non manifesta più attività conoscitive. Non si tratta di sospendere cure sproporzionate o dolorose, ma di smettere di prendersi cura e di custodire e tutelare la vita personale di Eluana.

La coscienza non è soltanto una facoltà che ci fa parlare, pensare e agire, è la nostra stessa dimensione personale che qualifica la corporeità umana.

Per questo motivo ogni violenza fatta al "corpo" umano è anche una violenza fatta alla "persona" umana, ogni cura del corpo è anche cura della persona. E questo abbandono assistenziale non è forse una forma di violenza?

La vita umana coincide con la persona stessa e abbassare il livello di tutela della vita umana significa abbassare il livello di tutela delle persone, specie di quelle che maggiormente hanno bisogno della solidarietà sociale.

E non si parli di diritto a morire, perché la sfera dei diritti tutela la possibilità di usufruire di beni fondamentali per la vita (e per far questo bisogna essere vivi), mentre la morte è un fatto e non un bene di cui disporre.

L’abbandono assistenziale e terapeutico è più crudele della stessa eutanasia, di cui condivide la logica, ma non il metodo di esecuzione.

Adriano Pessina

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